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Batterie e rifiuti di batterie: regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del consiglio del 12 luglio 2023

Lusios S.r.l.

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il regolamento 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, entrato in vigore il 17 agosto 2023.

Il regolamento modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Il regolamento si applica (art.1) a tutte le categorie di batterie:

  • portatili;
  • per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli);
  • per mezzi di trasporto leggeri;
  • per veicoli elettrici;
  • industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse;
  • incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

L’obiettivo del regolamento è ridurre l’impatto delle batterie sull’ambiente, prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.

Le misure previste regolano la progettazione, la produzione e la gestione di ogni tipo di batteria venduto in UE e dei loro rifiuti.

Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’UE, indicandone la conformità ai requisiti e la relativa notifica.

Stabilisce i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Al capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) definisce obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici suddividendoli in:

  • Obblighi dei fabbricanti
  • Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
  • Obblighi dei rappresentanti autorizzati
  • Obblighi degli importatori
  • Obblighi dei distributori
  • Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

esplicitando i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori.

Il regolamento si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, con tempi di applicazione differenti per alcune disposizioni:

  • l’articolo 11 (Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri) si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
  • l’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità) e il capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco (degli organismi notificati a norma del presente regolamento) di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
  • Il capo VIII (Gestione dei rifiuti di batterie) si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.