È stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il regolamento 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, entrato in vigore il 17 agosto 2023.
Il regolamento modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Il regolamento si applica (art.1) a tutte le categorie di batterie:
- portatili;
- per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli);
- per mezzi di trasporto leggeri;
- per veicoli elettrici;
- industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse;
- incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
L’obiettivo del regolamento è ridurre l’impatto delle batterie sull’ambiente, prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Le misure previste regolano la progettazione, la produzione e la gestione di ogni tipo di batteria venduto in UE e dei loro rifiuti.
Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’UE, indicandone la conformità ai requisiti e la relativa notifica.
Stabilisce i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
Al capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) definisce obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici suddividendoli in:
- Obblighi dei fabbricanti
- Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
- Obblighi dei rappresentanti autorizzati
- Obblighi degli importatori
- Obblighi dei distributori
- Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
esplicitando i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori.
Il regolamento si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, con tempi di applicazione differenti per alcune disposizioni:
- l’articolo 11 (Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri) si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità) e il capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco (degli organismi notificati a norma del presente regolamento) di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII (Gestione dei rifiuti di batterie) si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.