Novità introdotte dal DL 05 del 04/02/2022
(pubblicato in GU n. 29 del 04/02/2022)
Il decreto-legge n.5 del 04/02/2022, Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, stabilisce come:
- Non hanno più scadenza le certificazioni COVID-19 rilasciate a coloro che al completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi) abbiano:
- Ricevuto la dose booster;
- Contratto il COVID-19 e ne siano guariti (certificato di avvenuta guarigione).
- La scadenza delle certificazioni verdi passa a 6 mesi per coloro che abbiano contratto il COVID-19 al termine della prima dose di vaccino. La scadenza decorre dalla data di certificata guarigione.
- A coloro che abbiano contratto il COVID-19 al termine del completamento del ciclo primario di vaccinazione è riconosciuta la possibilità di usufruire del regime di auto sorveglianza in caso di contatto stretto con soggetto positivo.
- Eliminazione delle restrizioni in zona rossa per i soggetti dotati di green pass rafforzato
- Agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato anche in assenza del green pass rafforzato. In tali condizioni è previsto l’obbligo di indossare mascherine FFP2.
Il decreto contiene alcune novità sulla gestione delle positività nel sistema educativo, scolastico e formativo:
- Sistema integrato di educazione e di istruzione:
- Fino a 4 casi di positività l’attività procede in presenza. È fatto obbligo di eseguire un test molecolare o antigenico (quest’ultimo anche somministrato) alla prima comparsa di sintomi o dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- Con 5 o più casi sospensione delle attività. La sospensione avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso
- Scuole primarie:
- Fino a 4 casi di positività l’attività procede in presenza. Insegnanti e studenti sopra i 6 anni devono indossare le FFP2 fino al 10° giorno successivo al contatto. È fatto obbligo di eseguire un test molecolare o antigenico (quest’ultimo anche somministrato) alla prima comparsa di sintomi o dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- Con 5 o più casi rilevati entro 5 giorni dalla rilevazione del primo caso, attività didattica digitale integrata per 5 giorni ad eccezione dei soggetti che:
- abbiano completato il ciclo vaccinale;
- Guariti COVID da meno di 120 gg o al termine del completamento del ciclo vaccinale primario;
- Abbiano ricevuto la dose booster
- In possesso del certificato di esenzione alla vaccinazione.
- Scuole secondarie di primo grado:
- Se solo un caso di positività, didattica in presenza con utilizzo di FFP2;
- Con 2 o più casi, rilevati entro 5 giorni dalla rilevazione del primo caso, attività didattica digitale integrata per 5 giorni ad eccezione dei soggetti
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale;
- Guariti COVID da meno di 120 gg o al termine del completamento del ciclo vaccinale primario;
- Abbiano ricevuto la dose booster
- In possesso del certificato di esenzione alla vaccinazione.
Nelle scuole primarie e secondarie ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
Il decreto entra in vigore dal 05/02/2022.
Circolare Ministero della Salute 04/02/2022
La circolare aggiorna le indicazioni per le misure di quarantena:
- Nessuna quarantena, ma autosorveglianza per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e verifica mediante test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno per i soggetti asintomatici che:
- Abbiano ricevuto la dose booster;
- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 14 giorni, ma da meno di 120 giorni senza essersi sottoposti alla dose booster;
- Siano guariti nei 120 giorni precedenti;
- Siano guariti a seguito del completamento del ciclo primario.
- Quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e verifica mediante test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno per i soggetti asintomatici:
- Non vaccinati;
- Che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni senza essersi sottoposti alla dose booster;
- Che siano guariti da più di 120 giorni senza essersi sottoposti alla dose booster;
I soggetti sottoposti a quarantena che risultino negativi al test antigenico rapido o molecolare al termine del quinto giorno, sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi.
Ordinanze del Ministero della Salute del 31/01/2022
L’ordinanza stabilisce come a partire dal 10/02/2022:
- sia rimosso l’obbligo di indossare le mascherine di protezione all’aperto.
- sia rimossa la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Ordinanza del Ministero della Salute del 08/02/2022
L’ordinanza rinnova l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private fino al 31/03/2022.