Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Decreto-legge 24 marzo 2022, in vigore dal 25 marzo 2022
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
- fine del sistema delle zone colorare
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali
GRADUALE SUPERAMENTO DEL GREEN PASS
Accesso ai luoghi di lavoro:
- Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Dal 1° maggio non ci sarà più l’obbligo.
- Resta la sanzione da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid, ma viene invece cancellata la sospensione dal lavoro.
Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
- Fino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale – con la sospensione dal lavoro – per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori di ospedali ed RSA.
Dal 1° aprile al 30 aprile
NO GREEN PASS | GREEN PASS BASE | SUPER GREEN PASS |
No green pass per trasporto locale Cade l’obbligo di Green Pass per salire su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale, dove sarà comunque necessaria la mascherina FFP2. |
Si green pass per altri mezzi di trasporto Su aerei, navi, traghetti, treni e bus a lunga percorrenza è necessario il Green Pass base + mascherina FFP2. |
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No green pass per attività Non è necessario il Green Pass per accedere nei negozi e nelle attività commerciali di qualunque genere, oltre che nei pubblici uffici e negli uffici che erogano servizi postali, bancari e finanziari. |
Si green pass base per alcuni servizi e attività È consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
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Si green pass rafforzato per alcuni servizi e attività Fino al 30 aprile è necessario il super Green pass per accedere a eventi spettacoli e competizioni sportive al chiuso (cinema teatri eccetera), palestre, piscine, convegni e congressi, sale giochi, centri culturali e sociali, feste discoteche. Fino al 31 dicembre servirà il super Green pass per visite in ospedale ed RSA |
Mascherine – obblighi
Tipologia | Luogo | Periodo di obbligo |
FFP2 | Scuola | Fino alla fine dell’anno scolastico |
FFP2 | Mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita) | Fino al 30/04/2022 |
FFP2 |
Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto Locali di intrattenimento e musica dal vivo Eventi e competizioni sportive |
Fino al 30/04/2022 |
Chirurgica | Per i luoghi di lavoro e addetti ai servizi domestici e familiari | Dal 1° aprile |
Chirurgica | In tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private. | Fino al 30/04/2022 |
Proroga smart working
- Fino al 30 giugno 2022 rimane la possibilità di effettuare lo smart working senza accordo individuale
Quarantena
Dal 1° aprile niente quarantena per chi ha avuto contatti stretti con un positivo: basta il regime di auto sorveglianza per 10 giorni (mascherina FFp2 in luoghi chiusi e dove c’è assembramento)
Obbligo vaccinale
- Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale over 50, polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, scuola e università
- Fino al 31 dicembre resta l’obbligo (con sospensione dal lavoro) per gli operatori sanità
Scuola
- Obbligo vaccinale docenti sino al 15 giugno
- Obbligo mascherina FFP2 fino a fine anno scolastico
- DDI solo per studenti contagiati
- Con almeno 4 casi di contagio (scuola infanzia, primaria e secondaria) si resta in presenza, con FFP2 per 10 giorni (sopra i 6 anni)
- In caso di sintomi test antigenico o rapido e successiva autocertificazione