Si ricorda che il DL del 7 gennaio 2022 (in vigore dal 01/02/2022) ha esteso l’obbligo del green pass rafforzato per alcune categorie di lavoratori e ha previsto che per l’accesso a pubblici uffici e ad attività commerciali sia necessario il possesso della certificazione verde COVID-19 base ad esclusione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali.
LAVORATORI
Attività | Consentito con | A partire dal: | Fino al: |
Personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
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GREEN PASS RAFFORZATO
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01/02/2022
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Lavoratori che abbiano compiuto e che debbano compiere il 50° anno di età entro il 15/06/2022 | GREEN PASS RAFFORZATO | 15/02/2022 | 15/06/2022 |
UTENTI
Attività | Consentito con | A partire dal: | Fino al: |
Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali diverse da quelle sopra elencate
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GREEN PASS BASE
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01/02/2022
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31/03/2022
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Servizi alla persona
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GREEN PASS BASE
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20/01/2022
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31/03/2022
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Colloqui in presenza con detenuti e internati | GREEN PASS BASE | 20/01/2022 | 31/03/2022 |
Per l’esecuzione dei controlli sarà necessario adeguare anche le informative in ambito di protezione dei dati personali (che devono essere disponibili presso il punto del controllo, in particolare per le strutture che prevedono accesso di pubblico quali ordini professionali, negozi, attività ricreative, etc.) e la nomina degli addetti al controllo.
Disponibili qui entrambi i modelli per il download.
20220126_Informativa Green_Pass Clienti
Nomina ed ISTRUZIONI PER GREEN PASS ultima versione 20 01 2022
Il decreto entra in vigore dal 01/02/2022.
Il DPCM del 21/01/22 specifica quali siano le esigenze essenziali e, di conseguenza, i servizi e le attività per le quali l’accesso da parte degli utenti sia consentito anche in assenza della certificazione verde COVID-19 base, cioè:
- Commercio al dettaglio di esercizi, anche non specializzati, di prodotti alimentari e bevande (Ipermercati, supermercati, discount e altri esercizi di alimenti vari). Il consumo sul posto in assenza di certificazione verde COVID-19 rafforzata resta vietato;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e loro alimenti;
- Commercio al dettaglio di carburante (stazioni di rifornimento);
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, medicali e ortopedici;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e parafarmacie);
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica (ottici);
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- L’approvvigionamento di farmaci e/o dispositivi medici presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e veterinarie;
- Tale eccezione è valida anche per eventuali accompagnatori fatta eccezione per l’accesso a strutture residenziali, socio-sanitarie, socio-assistenziali e hospice.